Art. 15.

      1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di

 

Pag. 41

promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale. Può comunque disporre che l'azione sia esercitata con l'assistenza dell'amministratore di sostegno»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Azione nell'interesse del minore o del beneficiario di amministrazione di sostegno».