1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Azione nell'interesse del minore o del beneficiario di amministrazione di sostegno».